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Aprire Società per acquistare e vendere Bitcoin. Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Sogni di aprire una Società per acquistare e vendere Bitcoin e fare lo scambio tra valute? Parere dell'Agenzia delle Entrate sulle tasse da pagare.

   

Foto: pixabay.com.

Con risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito posto da una società intenzionata ad acquistare e vendere Bitcoin, per conto della clientela. Svolgendo quindi il ruolo di cambiavalute in monete digitali. Il parere dell'Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale applicabile alle società che svolgono attività di servizi relativi alle criptovalute, ha riguardato l'IVA, l'Ires e Irap, gli adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate alla Società di acquisto e vendita di Bitcoin

Nel rispondere al quesito riguardo la Società intenzionata a svolgere l'attività di scambio di monete digitali quali il Bitcoin, l'Agenzia delle Entrate fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22 ottobre 2015 (causa C-264/14). L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, fa riferimento a quella sentenza come principio da applicare anche al caso italiano, perché siamo in una situazione di "assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali" e quindi, "la predetta sentenza della Corte di Giustizia costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali".

Sullo scambio tra criptovalute e monete tradizionali si applica l'IVA?

Attraverso un'ampia e articolata risposta, l'Agenzia delle Entrate risponde che l'attività di scambio monetario tra le criptovalute e le valute come l'Euro, è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n.3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

Una società di exchange di criptovalute che opera in Italia paga l'Ires e l'Irap?

Secondo l'Agenzia delle Entrate sì, una società di exchange di criptovalute che opera in Italia deve pagare l'Ires e l'Irap. Perché la società deve assoggettare ad imposizione fiscale "i componenti di reddito derivanti dall'attività di intermediazione nell'acquisto e vendita di bitcoin, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività".

La società svolge il ruolo di sostituto d'imposta?

Non svolge il ruolo di sostituto d'imposta perché: "...le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa."

Gli adempimenti di legge aggiuntivi cui è sottoposta una società che opera con monete digitali

La società che opera con monete digitali ed effettua scambio monetario per conto della clientela è assimilabile ai soggetti elencati dall'art. 11, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 21/12/2007, n.231. Significa che è tenuta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione degli stessi.

Riferimenti bibliografici

Risoluzione del 02/09/2016 n. 72 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa. Interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale applicabile alle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali.


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